1 – Che cos’è il Superbonus 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
2 – Gli edifici oggetto di intervento per il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% trova applicazione per interventi effettuati su:
- parti comuni di edifici;
- singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni;
- edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3 – I soggetti beneficiari del Superbonus 110%
Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari:
- il proprietario;
- il nudo proprietario;
- il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- i familiari del possessore o detentore dell’immobile.
4 – Gli interventi agevolabili con il Superbonus 110%
4.1 – Interventi principali o trainanti
4.1.1 – Isolamento termico
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobIliare.
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal DM 11 ottobre 2017.
L’isolamento termico a cappotto è l’intervento principale, soprattutto per gli immobili con le classi energetiche più basse, che consente di assicurare il requisito previsto dall’art 119 comma 3 del Decreto Rilancio 34/2020 del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
4.1.2 – Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) in condominio
Accedono al Superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
4.1.3 – Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera
Accedono al Superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro.
Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).
4.1.4 – Messa in sicurezza antisismica
Accedono al superbonus 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa di 96.000 euro.
Hanno diritto al Superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).
4.2 – Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Si tratta di:
4.2.1 – Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’, siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e sia assicurato nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tra gli interventi trainati rientrano ad esempio:
- Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) – Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
- Sostituzione di finestre comprensive di infissi – Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
- Installazione di schermature solari – Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
- Interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio (inclusi infissi e schermature solari) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente – Detrazione massima: € 40.000,00 x U.I. che compongono l’edificio.
Se quindi eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, anche su tali interventi trainati si applica la percentuale di detrazione del 110% da ripartire in cinque anni, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento come indicati nell’Allegato B del Decreto MISE “Requisiti e Massimali di costo” del 6 agosto 2020.
4.2.2 – Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati
La detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Per quanto riguarda i sistemi di accumulo integrati, valgono le stesse condizioni previste per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici. È previsto il tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema.
4.2.3 – Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.
5 – Le opzioni di utilizzo del Superbonus 110%
5.1 – Detrazione fiscale
Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.
5.2 – Sconto in fattura
In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari. Il cessionario potrà utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.
5.3 – Cessione del credito
In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
6 – Gli adempimenti per ottenere il Superbonus 110%
6.1 – Prerequisiti
Prima di qualsiasi intervento di riqualificazione energetica è necessario verificare i prerequisiti di base.
Nel dettaglio bisogna effettuare:
- analisi catastale (ad esempio: verificare le categorie catastali, congruenza tra numero di subalterni e di interni riportati nelle tabelle millesimali, …)
- analisi edilizio-urbanistica (ad esempio: verificare la legittimità urbanistica dell’edificio, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, la presenza di eventuali abusi, domande di condono non assentite, …)
- analisi documentale (ad esempio: recuperare dati di archivio e/o progetti eseguiti sull’intero edificio e sulle singole unità immobiliari, …)
6.2 – Adempimenti per interventi di efficientamento energetico
Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, il contribuente deve:
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento;
- chiedere uno o più preventivi;
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese;
- acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento;
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (professionista o impresa che ha effettuato i lavori) a favore del quale è effettuato il bonifico;
- inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA secondo le modalità indicate nel DM Asseverazioni.
6.3 – Adempimenti per interventi per la messa in sicurezza antisismica
Per usufruire del superbonus per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, il contribuente deve:
- chiedere uno o più preventivi;
- acquisire l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base al DM 58/2017;
- acquisire l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (professionista o impresa che ha effettuato i lavori) a favore del quale è effettuato il bonifico;
- Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è detraibile con le stesse modalità valide per gli interventi cui si riferiscono.
6.4 – Adempimenti per lo sconto in fattura e cessione del credito
Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve:
- richiedere a dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione;
- comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
6.5 – Irregolarità e sanzioni
In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate revoca l’agevolazione al soggetto beneficiario e valuta la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario. I professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I tecnici devono quindi stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che comunque non può essere inferiore a 500mila euro.
Le asseverazioni sulla rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici e sulla congruità delle spese devono essere conformi al DM requisiti tecnici e e massimali di costo. Il DM Asseverazioni definisce le modalità di invio all’ENEA delle asseverazioni relative agli interventi di efficientamento energetico.
6.6 – Requisiti e massimali di costo
Estratto dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’ installatore ai sensi dell’All. A del Decreto MISE “Requisiti e Massimali di costo” del 6 agosto 2020, i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. |